Allegato "A" al Repertorio numero 31337
Raccolta numero 17055
STATUTO "ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE APS"
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE APS", in forma abbreviata "Jazzistica Senese APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Siena.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
ART. 2 - NATURA
Ispirandosi ai principi base della nostra costituzione relativi alle libere associazioni tra individui, non sono ammesse discriminazioni di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed è esclusa la finalità di lucro.
ART. 3 - ATTIVITÀ E COMPITI
L’associazione persegue finalità solidaristiche avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L'associazione persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione della cultura musicale Jazz, soprattutto con lo sviluppo di attività sul territorio di Siena e della provincia.
In particolare, scopo dell'associazione è la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale musicale e non solo svolto dall’Associazione Siena Jazz della quale si riconosce come istituzione socia fondatrice insieme al Comune di Siena e alla Provincia di Siena. La Jazzistica Senese APS si dedica quindi alla diffusione delle attività e dei valori culturali che Siena Jazz promuove attraverso la creazione di laboratori, eventi, spettacoli, favorendo il raccordo con le istituzioni pubbliche e private e le altre associazioni del territorio.
L’associazione si interessa comunque anche di favorire la promozione della cultura, dell’arte musicale, del Jazz ed in generale dell’arte in tutte le sue forme espressive e in particolare la promozione dell'arte musicale attraverso la promozione ed organizzazione di corsi di formazione musicale, spettacoli, concorsi, pubbliche esibizioni, dibattiti, conferenze tematiche, corsi di aggiornamento e di approfondimento. Le suddette attività sono finalizzate esclusivamente alla riscoperta e coinvolgimento soprattutto dei giovani all'arte e alla cultura del proprio territorio facendone scoprire La promozione e la valorizzazione di artisti presenti sulla scena artistica locale, nazionale ed internazionale, esclusivamente finalizzato alla "Valorizzazione del territorio e alle sue risorse artistico culturali ed ambientali, l’attività di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela del patrimonio artistico e culturale locale, anche mediante la promozione ed organizzazione da parte dei terzi di attività turistico-culturali a scopo didattico; partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative.
Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione si propone di: promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani; favorire e organizzare manifestazioni musicali, teatrali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo non solo legata alla musica; promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali; organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza; attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica, teatro e per tutti gli appassionati; avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio; svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e dell'arte in ogni forma espressiva; curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche; favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi à premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i soci e le innumerevoli ricchezze, promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuovere la diffusione e la pratica delle attività qui di seguito indicate:
- rappresentazioni al pubblico di spettacoli di danza, lavori teatrali, spettacoli musicali e manifestazioni sportive;
- svolgere attività di animazione ed interventi nelle scuole ed enti Pubblici e privati;
- organizzare manifestazioni sportive, gare con apparecchi da intrattenimento, spettacoli teatrali, musicali, di danza, cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e in interni;
- produzione e distribuzione cinematografiche, doppiaggi, casting;
- favorire contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al capo i) dell’art. 5 D.Lgs 117/2017.
L'Associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà, tra l'altro, organizzare raccolte pubbliche di fondi; assumere finanziamenti e mutui; assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società ed imprese aventi ad oggetto analogo ed affine o, comunque, connesso al proprio.
Per il raggiungimento degli scopi dell’associazione e per permettere lo svolgimento delle attività statutarie, nel rigetto dello statuto e della legge, l’associazione può̀ concludere e sottoscrivere convenzioni e/o accordi con Enti Pubblici, partecipare a bandi nazionali ed internazionali. L’associazione può̀ esercitare a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali secondo i criteri ed i li- miti del codice del terzo settore.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali.
ART. 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
ART. 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO
L'Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto forma di:
quote annuali di adesione dei soci; contributi di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati, o di persone fisiche; sovvenzioni dello Stato; redditi derivanti dal suo patrimonio; sovvenzioni, donazioni o lasci- ti di terzi o di associati.
Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività e di qualsiasi altra entrata nell'ambito della sua attività e dei suoi scopi statutari.
Da tutto quant’altro ancorché́ qui non espressamente specificato, entri nelle disponibilità̀ dell’associazione ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.ART.
ART. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgi- mento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che vengono in possesso dell'Associazione e di tutte le entrate che possono essere investite in materiali e beni utili per l'attività, ivi compresi i proventi da utilizzare secondo i più opportuni criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 7 - SOCI
Il vincolo associativo è a tempo indeterminato, salvo i casi di recesso od esclusione, con espressa esclusione di soci temporanei.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, in quanto tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi. L'Associazione è formata da soci ordinari e soci onorari. Possono essere ammessi come soci anche altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro il cui scopo è affine o, comunque, compatibile con quello dell’associazione.
I soci ordinari partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che richiedano di aderire all’Associazione e sottoscrivano la quota annuale di adesione, previo accoglimento della domanda da parte
del Consiglio Direttivo. La quota annuale si intende versata per un anno a partire dal giorno del pagamento.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro centoventi giorni dal loro ricevimento.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
La perdita della qualifica di socio può̀ avvenire per i seguenti motivi:
- recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; - delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accerta- ti motivi di incompatibilità̀, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
- mancato pagamento della quota associativa annuale. Tale mancanza è causa di decadenza automatica dell’associato.
Il Consiglio Direttivo procederà̀ periodicamente alla revisione della lista dei soci.
La qualità̀ di socio, e conseguentemente la quota associativa, non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e non è rivalutabile; e si perde per decesso, recesso, o e- esclusione.
I soci possono essere ammessi all’espletamento di attività di puro volontariato in favore dell’associazione e dei suoi soci. Possono essere inoltre ammessi come soci onorari, a giudizio insindacabile ed invito formale del Consiglio Direttivo, an- che studiosi e cultori dell’arte in qualsiasi forma espressi- va, la cui autorità̀, cultura e competenza in settori affini o diversi possano essere di aiuto e di interesse per l'Associa- zione. I soci onorari non versano la quota sociale, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.
ART. 8 - ORGANI
Sono organi dell'Associazione, liberamente eleggibili: - Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, ove nominato.
L'Associazione può̀ avvalersi di un Comitato Scientifico come eventuale supporto artistico, amministrativo o di ricerca.
ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente:
- in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio di esercizio;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente, o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.
Anche i soci onorari possono partecipare all'Assemblea, pur senza diritto di voto.
ART. 10 - MODALITÀ E FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità̀ della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché́ assenti o dissenzienti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti e nomina di volta in volta un segretario che provvederà̀ a redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convoca- zione, a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Si può̀ prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché́ sia possibile verificare l’identità̀ dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i- scritti nel libro degli associati.
Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto.
È ammessa, a tutte le assemblee, l’espressione del voto anche per delega scritta, da conferirsi ad altro socio ordinario, nel limite di tre deleghe per ciascun socio.
L'assemblea elegge con voto palese i membri del Consiglio Direttivo e fra essi il Presidente ed il Vice Presidente; de- termina gli indirizzi generali dell' attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari; approva il bi- lancio preventivo e consuntivo; approva le modifiche allo Statuto; delibera sulla responsabilità̀ dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Per la revisione e modifica dello statuto, per lo scioglimento dell’Associazione decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
L’Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti mentre per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.
ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
La convocazione dell'Assemblea ordinaria, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, si effettua con posta elettronica, spedita a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della riunione, all’indirizzo e-mail comunicato dall'associato, o, in subordine a mezzo lettera e mediante pubblicazione sul prorio sito internet. Un termine più breve può̀ essere considerato per le assemblee straordinarie.
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque a undici membri, persone fisiche socie, ovvero indicate dagli enti associati, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, inclusi Presidente e Vicepresidente dell'Associazione.
La convocazione è effettuata dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta ci sia materia su cui deliberare.
La convocazione si effettua con posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della riunione, o con lettera.
È in facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio, anche con altri mezzi comunque idonei, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un consigliere con le funzioni di Tesoriere. È, inoltre, facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche soci, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
Possono partecipare per competenza, su invito del Presidente, anche membri del Comitato scientifico, per garantire il necessario supporto, senza diritto di voto.
La riunione è da considerarsi valida:
- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi (2/3) dei consiglieri;
- in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
La seconda convocazione non può avvenire a meno di mezz'ora di distanza dalla prima.
Si può prevedere l’intervento al Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per le loro responsabilità; al Consigliere possono essere liquidati i rimborsi di spese sostenute nell'assolvimento di incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può̀ deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.
Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.
Il Consiglio Direttivo delibera, tra l’altro, sulle seguenti materie:
assicura il disbrigo degli affari correnti; emana i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'Associazione; rende esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell'Assemblea; delibera i finanziamenti per le attività di cui all'art. 3; disciplina con regolamento a parte, il funzionamento degli organi statutari, per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto; provvede all'inquadramento giuridico ed economico dell'eventuale personale dipendente; redige il bilancio preventivo e consuntivo; cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione o ad essa messi a disposizione; aggiorna periodicamente l'elenco dei soci e delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari e onorari; stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.
Ogni anno compilerà una relazione illustrativa sulle attività svolte nonché sulla situazione Amministrativa. Tale relazione sarà portata a conoscenza dell'Assemblea.
ART. 14 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può essere supportato anche da un Comitato Scientifico, cui vengono affidati specifici compiti svolti sotto la sua supervisione e indirizzo.
Il Comitato Scientifico è formato da un numero variabile di membri, preferibilmente musicisti, musicologi, esperti relativi all’oggetto di competenza, definito dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze e della pianificazione del programma annuale.
Il Comitato Scientifico è composto da soci ad hoc individuati, con nomina scritta, che deve essere espressamente accettata, ma anche da membri esterni con compiti specifici.
ART. 15 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione sono eletti dall’Assemblea. Durano in carica quattro anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali; sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, in ogni sede e a qualunque effetto. Può̀ stare in giudizio validamente per conto dell'Associazione, promuovere giudizi in sede penale e civile o amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l'intera Associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Il Vicepresidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Nessun compenso è dovuto al Presidente e al Vicepresidente, nonché ai consiglieri, per le loro funzioni e responsabilità, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ
L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Presidente ed unicamente col patrimonio dell'Associazione, ferma restando la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 39
ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio è predisposto annualmente dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo svolge le seguenti funzioni:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito- raggio svolto;
- e) procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori no- tizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determina- ti affari.
ART. 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20 - REGISTRO DEI VOLONTARI
È istituito il registro dei volontari come previsto e disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs 117/2017 nel quale verranno iscritti i soci volontari con le informazioni previste dal predetto articolo.
È fatto obbligo per i soci volontari la stipula di polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di eventuale scioglimento l'Assemblea deciderà̀ le modalità da seguire per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell'Assemblea. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 c.1, del Co- dice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI
L'associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove ritenuto necessari. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili e quanto previsto dal D.Lg. 3.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
In originale firmato:
Roberto Bazzani (Presidente)
Antonio Zorzi (Notaio)